Vincolo idrogeologico, forestale e paesaggistico

Descrizione Procedimento

Vincolo Forestale (art. 86 della L.R. 28/2026)

L'articolo 86 della L.R. 28/2026 tutela le aree boscate, così come definite dall'articolo 85 della stessa legge, e stabilisce che qualsiasi intervento di trasformazione artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a un'utilizzazione diversa da quella forestale necessita di specifica autorizzazione, che sarà rilasciata dall'Ente forestale territorialmente competente (Province, Città Metropolitana di Milano, Comunità Montane, Enti Gestori dei Parchi Regionali e Uffici Territoriali Regionali). All’interno dell’ambito territoriale della Valle Brembana, le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, anche se ricadenti nel perimetro del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, sono rilasciate dalla Comunità Montana.

Ogni intervento che comporti la trasformazione di superfici boscate necessita del rilascio preventivo dell’autorizzazione paesaggistica, la quale, generalmente, deve essere richiesta alla Comunità Montana, tranne nei casi specifici definiti all’art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

Vincolo Idrogeologico (art. 87 della L.R. 28/2026)

L’autorizzazione alla trasformazione di terreni soggetti a vincolo idrogeologico viene rilasciata dalla Comunità Montana, solamente nei seguenti casi:

  • L’intervento comporta anche la trasformazione di aree boscate, ai sensi degli artt. 85 e 86 della L.R. 28/2026;
  • L’intervento sia inquadrabile come sistemazione idraulico-forestale;
  • L’intervento riguardanti le attività agro-silvo-pastorali comportanti scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi.

Interventi compensativi per la trasformazione del bosco

Qualora l’intervento comporti la trasformazione del bosco e la superficie trasformata superi le soglie minime indicate nella d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi” o nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF) vigente, è previsto l'obbligo della compensazione. La norma prescrive che si debbano effettuare interventi compensativi quali interventi selvicolturali, di riequilibrio idrogeologico e opere di miglioramento dei boschi esistenti, interventi da realizzarsi a spese del destinatario dell'autorizzazione, prevedendo eventualmente la monetizzazione delle opere oggetto.

La tipologia degli interventi compensativi da realizzare, le modalità di esecuzione e i costi sono quantificati, di volta in volta, sulla base dell’intervento da realizzare e alle indicazioni contenute nella Relazione Forestale predisposta da un Dott. Forestale o Agronomo.

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