Le sanzioni amministrative in materia agro-silvo-pastorale sono definite dall’art. 107, dal comma 3 al comma 21, della L.R. 28/2026. Queste sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalle province, dalla Città metropolitana di Milano, dalle comunità montane, dalle unioni dei comuni, dai comuni e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 e introitate dagli enti medesimi. Per quanto riguarda le sanzioni inerenti alla raccolta e alla commercializzazione dei funghi epigei e dei tartufi, si fa riferimento agli artt. 157 e 176 della L.R. 28/2026.

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono esercitate dai carabinieri forestali, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, nonché dagli agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere altresì attribuite alle guardie ecologiche volontarie che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale e ai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali abilitati dagli enti di appartenenza all'accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le modalità di gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo, si fa riferimento alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

torna all'inizio del contenuto