Interventi ambientali compensativi

Descrizione Procedimento

La L.R. 31/08 ''Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'', prevede che ai sensi della D.G.R. n. VII/13900 del 01.08.2003 ''Approvazione dei criteri di trasformazione del bosco e interventi compensativi'' di cui all'art. 4 del D.Lgs. 227/01 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione di cambio di destinazione d'uso del bosco, per tutti gli interventi superiori ai 100 mq (ad esclusione degli interventi autocompensativi, indicati nella citata D.G.R. e degli interventi di pubblica utilità per cui la superficie minima oltre la quale scatta l'obbligo degli interventi compensativi è elevata a 1.000 mq), sia subordinato alla presentazione e all'approvazione, da parte dell'Ente delegato, di dettagliati progetti di intervento di compensazione. In altri termini, l'intervento compensativo deve essere proposto dal richiedente e disposto dall'Ente territoriale di competenza contestualmente al rilascio della autorizzazione per la trasformazione del bosco e non successivamente ad essa.

La citata D.G.R. prevede che, in alternativa all'esecuzione di interventi compensativi, il richiedente l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso del bosco, possa versare all'Ente competente, per ogni mq di bosco trasformato, una quota calcolabile applicando le tabelle riportata della D.G.R. stessa. Da qui l'inserimento a bilancio della postazione che consentirà di introitare i fondi suindicati che verranno successivamente utilizzati (comunque entro 3 anni), in aree prossime a quelle in cui è avvenuta la trasformazione e preferibilmente in aree appartenenti allo stesso bacino idrografico.

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