Date di modifica e pubblicazione

  • Ultima modifica : Wed Mar 25 14:32:01 CET 2020  
  • Prima pubblicatione : Mon Feb 13 15:24:00 CET 2017

Giunta Esecutiva - Funzioni e competenze

La Giunta Esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell’Assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività.
Alla Giunta Esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti d’amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, e di tutti gli atti che per loro natura devono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva dell’assemblea, del presidente, del segretario, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
La Giunta Esecutiva adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.

Assemblea - Funzioni e competenze

L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
L'Assemblea nella sua prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età e  rocede, nell'ordine, alla convalida dei propri membri, all’elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva e all’elezione dell’Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell’Assemblea e da due Vice-Presidenti, di  cui almeno uno appartenente alla minoranza risultante dagli esiti dell’elezione della Giunta
Esecutiva. A tale proposito si intende appartenente alla minoranza il consigliere che non abbia
votato per la lista cui appartiene il Presidente neo eletto.
L'elezione del Presidente dell’Assemblea si effettua a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione dove risulterà eletto il Consigliere che raggiungerà la maggioranza semplice, purchè alla votazione partecipi almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. L'elezione dei Vice-Presidenti avviene, dopo l’elezione del Presidente dell’Assemblea, con un'unica votazione a scrutinio segreto ove ogni Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al precedente comma 3.
Nelle more dell’elezione del Presidente e del Presidente dell’Assemblea, l’organo è presieduto dal consigliere più anziano di età.
In particolare l'Assemblea delibera i seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell'Ente e i regolamenti, fatta esclusione per quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale ed i suoi aggiornamenti con le relative indicazioni urbanistiche, i programmi pluriennali di opere ed interventi, gli annuali programmi operativi di esecuzione;
c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
d) la costituzione di Istituzioni, di Aziende speciali e di Società , la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a Società di capitali;
e) gli indirizzi da osservare da parte di Aziende pubbliche, degli Enti e delle Società dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di servizi a carattere continuativo;
h) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute;
i) la determinazione di eventuali contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni componenti;
j) le convenzioni tra comunità montana ed altri enti locali per lo svolgimento di determinate funzioni e/o servizi che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, società ed istituzioni
8. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta Esecutiva e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile, successiva alla deliberazione della Giunta Esecutiva e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

Il Presidente della Giunta Esecutiva - Funzioni e competenze

Il Presidente:
a) rappresenta la Comunità Montana;
b) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio;
c) delega un componente della Giunta esecutiva a svolgere le funzioni vicarie in caso di necessità;
d) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all’esecuzione degli atti;
f) nomina i Responsabili di area e di servizio e attribuisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
g) sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni pubbliche e private.
Il Presidente, inoltre, emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le
altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e sovrintende
all’espletamento di funzioni attribuite o delegate.
Su conforme parere della Giunta Esecutiva, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato. Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all'Assemblea.

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