La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amminitrazione", prescrive che tutte le pubbliche amministrazionii debbono dotarsi di un "piano per la prevenzione della corruzione". L'articolo 1, commi 9 e 10, della L. 190/2012 dettaglia il contenuto necessario del piano di anticorruzione, individuando i seguenti principi:

  • individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
  • prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;
  • monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
  • monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
  • individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Date di modifica e pubblicazione

  • Ultima modifica : Fri May 20 11:28:55 CEST 2022  
  • Prima pubblicatione : Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
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