La legge regionale n. 31 del 2008 prevede, all’articolo 24, il sostegno delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Le funzioni amministrative legate alla gestione di questi fondi sono delegate alla comunità montana e comprendono in particolare le seguenti linee di intervento:

  • miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;
  • razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;
  • adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento;
  • introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
  • riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;
  • promozione e valorizzazione delle produzioni;
  • realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;
  • sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali;
  • manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico- forestale;
  • manutenzione diffusa del territorio.

Tra i possibili beneficiari sono compresi le aziende agricole, le cooperative, i consorzi e le associazioni costituite tra proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi, le amministrazioni separate di beni di uso civico, le comunità montane, i comuni e gli enti morali e senza fini di lucro.

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