La Regione Lombardia con d.g.r. n. 15276 del 28.11.2003 ha approvato le “Disposizioni per il coinvolgimento delle aziende agricole nella manutenzione del territorio rurale e montano” in attuazione dell’art. 15 del D. Lgs. 228/2001, prevedendo l’istituzione di uno specifico “Albo delle Imprese Agricole Qualificate”.
Successivamente con d.g.r. n. 9/419 del 05.08.2010 sono state approvate le nuove “Disposizioni per l’affidamento alle aziende agricole dei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 228/01, nonché per l’affidamento in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 227/01” sostituendo le precedenti Disposizioni approvate con d.g.r. 15276 del 28.11.2003.
In particolare l’articolo 15 del d.lgs. 228/01 detta disposizioni per l’affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, alle aziende agricole nei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.
Tale normativa consente agli Enti Pubblici (Comuni, Comunità Montane, ecc.) di affidare direttamente alle aziende agricole locali, iscritte nell’anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali - Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), la realizzazione dei sopraccitati interventi, nonché quelli previsti dagli aiuti denominati “Misure Forestali” e “Sistemazioni Idraulico Forestali” ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della L.R. 31/2008 nonché di altri aiuti Regionali, Nazionali e Comunitari.
Albo delle Imprese Agricole Qualificate:
L’Albo istituito nel 2003 con d.g.r. 15276 del 28.11.2003 ed aggiornato fino all’anno 2010 mantiene la sua validità al fine di confermare i diritti acquisiti nell’ambito delle Misure del P.S.R. o di altri aiuti pubblici.
Dall’anno 2010 con le nuove “disposizioni” approvate con d.g.r. 5 agosto 2010 n. 9/419, le Amministrazioni Pubbliche che vorranno affidare lavori alle Aziende Agricole, dovranno individuare le stesse dall’anagrafe del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL).
Procedure:
Alla luce di quanto esposto le Aziende Agricole possono svolgere un’azione attiva di manutenzione del territorio secondo due modalità :
1. indirettamente come affidatarie di lavori pubblici in applicazione del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
2. direttamente come gestore di aree pubbliche affidate ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 227/01 o in forza di altro titolo di conduzione.
Le disposizioni della presente circolare sono finalizzate a suggerire le condizioni amministrative più corrette per la realizzazione dei lavori secondo le due modalità sopra citate e per l’eventuale accesso agli aiuti istituiti o da istituire.
Tipologie di lavori:
Categoria a) lavori agricoli e al servizio del pascolo (sfalcio erba, spietramento, spandimento mete, ecc.);
Categoria b) lavori selvicolturali (miglioramenti forestali);
Categoria c) lavori idraulico-forestali (piccole opere di ingegneria naturalistica);
Categoria d) manutenzione della viabilità (pulizia sentieri, pulizie canalette e cunettoni, sistemazione del fondo stradale, ecc.).
Limiti degli importi dei lavori
Secondo quanto previsto dalla normativa citata le Pubbliche amministrazioni potranno affidare ai soggetti di cui al punto 3.1, in deroga alla normativa vigente in materia di affidamento degli appalti (d.lgs. 163/06), lavori di manutenzione del territorio di cui al punto 3.3 da realizzare su proprietà pubbliche secondo i seguenti limiti annuali riferiti al complesso dei soli lavori (al netto dell’eventuale IVA e delle eventuali spese tecniche):
• 50.000 euro per ogni singolo imprenditore,
• 300.000 euro nel caso di una associazione di imprenditori,
intendendosi per associazione di imprenditori qualunque forma societaria, comprese le società semplici, nonchè i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.
E` vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l’inosservanza del predetto limite di spesa.